Società Benefit: un impatto sostenibile e positivo | Post di Giulia Costa, legal specialist presso RES Srl e corsista EMBATicinensis | --- segui Econopoly - Il Sole 24 Ore
, riconosciuto dall’ordinamento a quelle societàche mirano ad avere un impatto positivo sulla comunità, che intendono operare in modo sostenibile e trasparente e che a tal fine modificano e conformano il proprioMentre, dunque, la certificazione B-corp misura solo l’impatto sociale ed ambientale dell’azienda in un dato momento, non conferendo garanzia nel medio-lungo termine, la società benefit è un ente che si èCorollario di quanto precede è che una Società Benefit, peril suo status giuridico, non deve necessariamente ottenere la certificazione dall’ente B-Lab.
In Italia, però, una società certificata B-Corp per poter mantenere detta certificazione deve adottare obbligatoriamente la forma giuridica di società benefit, per lo meno quando la forza lavoro è rappresentata da meno di 50 dipendenti.Entrando maggiormente nel dettaglio dell’istituto, nel perseguire finalità di beneficio comune, come definito dal Legislatore, la Società Benefit deve dunque agire in maniera:: la società è vincolata al raggiungimento del beneficio comune, essendo espressamente previsto all’interno dello statuto;: tale concetto può fare riferimento a tre diversi ambiti: ambientale, sociale ed economico;: la società è tenuta a preparare una relazione annuale da allegare al bilancio contenente dati relativi al perseguimento delle finalità e la valutazione dell’impatto generato.Chi può diventare Società Benefit? Oltre alla costituzione vera e proprio di una società, qualora un’impresa già esistente voglia adottare tale nuovo modello organizzativo, dovrà necessariamente modificare il proprio oggetto sociale e anche lo statuto. Infatti la società benefit non può ignorare il propriosugli interessi degli stakeholder, bensì deve cercare un bilanciamento tra le finalità da perseguire, gli interessi dei soci e quelli dei soggetti con cui entra in contatto. Ciò deriva dal fatto che l’esigenza di perseguire anche un interesse altruistico, sia preveduta dallo statuto, a differenza di società ordinarie che intendono perseguire scopi di beneficio comune senza contraddire in alcun modo le finalità lucrative proprie dell’attività d’impresa svolta. Ovviamente le Società Benefit possono introdurre accanto alla denominazione sociale le parole o “società benefit” o l’abbreviazione “SB”, utilizzandola nei titoli emessi, nella documentazione e nelle comunicazioni verso terzi. L’principio della trasparenza a cui la gestione della società dovrebbe essere improntata. La previsione della possibilità, e non l’obbligo, di inserimento di tale specifica potrebbe generare dubbi e condurre in uno stato di confusione il pubblico con il quale la società entra in contatto. Taluni potrebbero essere maggiormente predisposti a rivolgersi a società di cui hanno la sicurezza dell’appartenenza al mondo benefit, essendo palese la finalità di beneficio comune perseguita dalla stessa e tenendo conto della, a differenza di altre società ordinarie presenti sul territorio.Trust Barometer , nel 2022 la fiducia del nostro Paese è sempre più orientata a società che danno maggiore importanza agli. Infatti il Trust Barometer pone sul piano due principali aspetti che vengono presi in considerazione e su cui la fiducia del Paese si orienta,. Nel corso del tempo c’è stata un’evoluzione sempre più evidente su come le società, ad oggi, non devono essere solo competenti ma anche sempre più etiche per raggiungere e conquistare laQuesto fondamentale cambiamento di mentalità è possibile denotarlo anche dai dati raccolti da Infocamere e Assobenefit che, nel mese di marzo 2022, hanno condotto una ricerca che rileva undelle società benefit sul territorio italiano. Infatti, rispetto ai tempi pre-pandemici, il numero delle società passa da 500 a 1922. Numeri importanti per capire come, ad oggi, stia divenendo sempre più fondamentale avvicinarsi a tematiche con grande impatto sociale per cambiare il modo di fare business. Come disse Howard Zinn, famoso storico statunitense, “ Non dobbiamo impegnarci in azioni grandiose ed eroiche per partecipare al cambiamento. Piccole azioni, se moltiplicate per milioni di persone, possono trasformare il mondoRiolfo, “Le società “benefit” in Italia: prime riflessioni su una recente innovazione legislativa”, in Studium iuris, 2016; oltre S. Corso, “Le società benefit nell’ordinamento italiano: una nuova “qualifica” tra profit e non-profit”, in Le nuove leggi civili commentate, 2016Boff, in “Una definizione di sostenibilità”, ariannaeditrice, 2012 Circolare assonime 19/2016; Treccani, onestà e chiarezza nei comportamenti; Concetto di trasparenza ripreso numerose volte dalla giurisprudenza in diversi ambiti, come Cass. civ. Sez. III, 09/03/2012, n. 3717, Cass. pen. Sez. V, 21/11/2017, n. 2310, Trib. Roma, 13/09/2007, Trib. Piacenza, 20/07/2002, Trib. Milano, 15/05/2002, Trib. Milano, 07/07/1995 Castellani, D. De Rossi, A. Rampa, “Le società benefit. La nuova prospettiva di una Corporate Social Responsibility con Commitment” Calagna, “La nuova disciplina delle società benefit: profili normativi e incertezze applicative”, in Rivista di diritto societario, 2016 Bauco, G. Castellani, D. De Rossi, L. Magrassi, “Le società benefit: qualificazione giuridica e spunti innovativi”, 2017, in Fondazione nazionale dei commercialisti Corso, “Le società benefit nell’ordinamento italiano, una nuova qualifica tra profit e non profit”; Assonime, 19/2016 Bauco, G. Castellani, D. De Rossi, L. Magrassi, “Le società benefit: qualificazione giuridica e spunti innovativi”, in Fondazione nazionale dei commercialisti Palmieri, “L’interesse sociale: dallo shareholder valure alle società benefit”, in VIII convegno annuale dell’associazione italiana dei professori universitari di diritto commerciale, 2017
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