A pieno regime le novità normative in materia previste dal decreto legislativo n. 105 del 30 giugno 2022
da oggi - 13 agosto - entrano a pieno regime le novitàLeggi anche, che sostituisce il congedo obbligatorio del padre ed il congedo facoltativo del padre, introdotti in via sperimentale dalla legge n.92/2012 e stabilizzati dall’abrogato articolo 1, comma 134, della legge 234/2021 . Tale misura consente al padre lavoratore di fruire di un periodo di congedo di 10 giorni lavorativi, e autonomo rispetto a quello della madre.
Per i giorni di congedo di paternità obbligatorio è riconosciuta un’indennità giornaliera pari al 100% della retribuzione. Il nuovo congedo di paternità obbligatorio può essere fruito a partire dai due mesi prima della data presunta del parto fino ai 5 mesi successivi alla nascita del figlio e in caso di morte perinatale del figlio..
Per i periodi di congedo parentale ulteriori ai 9 mesi indennizzabili per la coppia di genitori o per il genitore solo, è dovuta, fino al dodicesimo anno di vita del bambino , un’indennità pari al 30% della retribuzione, a condizione che il reddito individuale dell'interessato sia inferiore a 2,5 volte l'importo del trattamento minimo di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria.